Modifiche all’art. 38 del DLgs 165/2001 - Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero, per finalità diverse dall’accesso a una pubblica selezione.
La legge 25 febbraio 2022, n. 15, (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 28-quinquies) la modifica dell'art. 38, comma 3 e l'introduzione dei commi 3.1 e 3.2, all'art. 38 medesimo.
A motivo di tale modifica, con riguardo ai concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, non è più possibile attivare il procedimento di equivalenza.
Con riguardo, invece, al diverso caso in cui si voglia spendere un titolo accademico estero per l’attribuzione di punteggio, la normativa d riferimento è un’altra, derivata dal combinato di: art.3 comma 1 lett.a) decreto presidente della repubblica (d.p.r.) n.189/2009; artt. 3 comma 4, 18, 19, 19 bis, 33 del d.p.r. n.445/2000, art. 2 e 48 d.p.r n.394/1999.
Il titolo estero non può essere speso quale titolo di accesso, ma solo quale titolo ulteriore rispetto al titolo richiesto come requisito di accesso alla procedura concorsuale, oppure quale titolo valutabile nelle procedure di riqualificazione del pubblico dipendente.
La documentazione, per la cui definizione si rimanda alle istruzioni diramate dal MIUR e allegate a questo avviso, potrà essere presentata via pec all’Ufficio di Ambito competente per territorio, il quale provvederà poi a inoltrarlo al MUR per le determinazioni conseguenti.