Accesso civico semplice - art.5 comma 1

 

L' accesso civico introdotto dall' art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. 

            
Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca tramite:

  • posta ordinaria all'indirizzo: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Responsabile della trasparenza MIUR, Viale Trastevere 76/A, 00151 ROMA

       Scarica il modulo di richiesta di accesso civico (formato doc 61 kb) 
 

L'oggetto dell'accesso civico nel MIUR

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole Università, Enti di Ricerca e Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome di cui all'art. 2 del D.Lgs 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza.
 

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette entro trenta giorni al Direttore generale/dirigente competente detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web e contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
 

Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

 
I Responsabili 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dott.ssa Gianna Barbieri – Dirigente presso la Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica. (D.M. 13 del 12 gennaio 2017).
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è il Capo di Gabinetto del Ministero.