Art. 47 – Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’a
ssunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della
carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,
per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Allo stato attuale non sono state irrogate sanzioni ai sensi dell'Art. 47, c. 1, del D.lgs.
33/2013.
Consulta la sezione MIUR
https://www.miur.gov.it/web/guest/sanzioni-per-mancata-comunicazione-dei-dati1