Con Decreto prot. AOODRFVG n. 3736 del 19.03.2019 è stato costituito presso questa Direzione il Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Regionale (G.L.I.R.) con funzioni di consulenza e proposta per la definizione, l’attuazione e la verifica di accordi di programma sull’ inclusione scolastica, nonché di coordinamento delle azioni relative a favorire la inclusione.
Art. 1
(Costituzione del GLIR e numero di componenti)
1. Il GLIR del MIUR-USR per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 15 della L.
5/02/1992, n. 104, così come disciplinato dal DM 26/04/2018, n. 338 è composto da:
a) il dirigente preposto all'USR o un suo delegato con funzione di presidente;
b) un dirigente tecnico in servizio presso l'USR per il Friuli Venezia Giulia ;
c) quattro Dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche della Regione,
individuati tra i Dirigenti Scolastici dei CTS/CTI regionali ;
d) tre Coordinatori didattici e/o gestori delle scuole paritarie presenti in Regione;
e) quattro docenti esperti in inclusione scolastica, scelti in modo da garantire la
rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola e la rappresentanza delle università tramite un
delegato espresso dal coordinamento locale degli atenei;
f) due rappresentanti della Regione;
g) un rappresentante degli enti locali;
h) tre rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità.
Art. 2
(Funzioni)
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il GLIR svolge le
funzioni di seguito indicate:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 05/02/1992, n. 104, integrati con le
finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità
delle azioni sul territorio, all' orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di
formazione inservizio del personale della scuola.
2. Il dirigente preposto all' Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, può assegnare al GLIR ulteriori funzioni, in aggiunta a quelle previste al comma 1 , anche successivamente alla emanazione del presente decreto, in ragione delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio.
(continua nel Decreto)