Titoli accademici
RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO E DEL TITOLO ACCADEMICO
I titoli professionali e accademici acquisiti all'estero non sono sufficienti per accedere alla professione di docente nelle scuole del primo e del secondo ciclo. Necessario è infatti ottenere per essi un riconoscimento o l'efficacia giuridica attraverso due tipi di procedure:
- riconoscimento del titolo accademico (equipollenza)
- riconoscimento del titolo ai fini di accedere alle pubbliche selezioni o per conseguire fini specifici (equivalenza)
Il giudizio di riconoscimento finalizzato – l’equivalenza - è collegato a un caso particolare in relazione al quale si domanda di accertare che il titolo di studio estero equivale – per quel caso particolare medesimo, e con effetto per quello solo - a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire al titolo un valore legale di carattere generale (art. 5 l. 148/2002 cit.). L’Amministrazione competente rilascia il titolo di equivalenza solamente in relazione al caso particolare per cui essa è stata richiesta e l’istante ne farà uso a tale scopo. Ne consegue che è necessario fare richiesta di rilascio di equivalenza per il singolo particolare caso (art.38 del DLgs 165/2001; DPR 189/2009; art.21 della Legge 29/2006). Per il procedimento di equivalenza va fatto riferimento ai servizi pubblici competenti per la singola procedura come da normativa vigente.
Il riconoscimento del titolo di studio – l’equipollenza – consiste in una valutazione analitica del percorso di studi ai fini dell’ottenimento di un atto di pieno riconoscimento della valenza legale di tale titolo, parificato al possesso di un titolo italiano. Il titolo così ottenuto riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (cfr. artt. 2 e 3 Legge 11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea). Competente al rilascio del titolo è esclusivamente il singolo ateneo, e non l’Ufficio per le scuole slovene dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG.
La richiesta di riconoscimento del titolo accademico va quindi presentata esclusivamente presso una sede universitaria italiana, nello specifico presso l'istituto che offre un percorso di studi attinente al corso seguito dall'istante. Il titolo potrà essere riconosciuto pienamente come equipollente o sarà l'università stessa a indicare un piano di studi integrativo del titolo già conseguito all'estero, ai delll'ottenimento del riconoscimento stesso.
Si ritiene opportuno precisare che ai fini dell'esercizio della professione docente presso gli istituti educativo-formativi in Italia è necessario possedere un diploma universitario ai sensi delle disposizioni del DPR 19/2016 (revisione delle classi di concorso).
- Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 19/2016 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso) come modificato dal Decreto ministeriale (DM) 259/2017 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
- Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
L’ottenimento del riconoscimento del titolo accademico (equipollenza) non garantisce di per sé l’accesso all’insegnamento, per il quale esercizio è necessario che i titoli conseguiti all’estero siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa italiana. In tal caso i titoli mancanti potranno essere integrati con un percorso universitario per il recupero dei crediti mancanti.
E’ possibile verificare le possibilità di insegnamento previste per il proprio percorso di studi facendo una ricerca di corrispondenza tra titolo ottenuto e classi di concorso a cui è possibile accedere sul sito:
https://www.classidiconcorso.it/