L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).
L’equivalenza NON è richiedibile per la partecipazione ai concorsi per il personale docente (cfr., in particolare, l’art. 38 co. 3 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165; v. anche DLgs 16 luglio 2010, n. 144)
Il procedimento prevede la valutazione del titolo estero posseduto dal richiedente, al solo scopo di stabilirne l’equivalenza a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso ed è attivata unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare.
Per la procedura di equivalenza occorre allegare alla domanda il bando di concorso di interesse.
Possono richiedere l’equivalenza tutti i cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo conseguito in un Paese dell’Unione europea, diverso dall’Italia, e i cittadini non-UE con i seguenti requisiti:
- titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
- familiari extra UE di cittadini dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Competente per il procedimento di equivalenza è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII.
La domanda, compilata secondo il modello rinvenibile alla pagina
deve essere inviata esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it) sia alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII del Ministero dell’Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it), unitamente ai seguenti documenti:
- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
- copia autentica del titolo di studio estero (per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da una autocertificazione ai sensi dell’art. 46-lettera l, m, n, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445):
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
- copia Permesso di Soggiorno UE soltanto per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE).
Il termine per concludere il procedimento è fissato dal DLgs 16 luglio 2010, n. 144 in 150 giorni, ma si sospende se occorra integrare la documentazione finché questa non sia trasmessa.