La normativa vigente prevede differenti sistemi di accesso che dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza.
1) Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 ss. della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Non è consentito un accesso al solo fine di svolgere un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.
La nuova disciplina dell’accesso civico generalizzato non sostituisce quella relativa all’accesso agli atti prevista dall’art. 22 ss. della l. n. 241/90, ma va a coesistere con essa. Le due forme di accesso rispondono infatti a finalità diverse. L’accesso documentale ex. l. 241/90 è collegato alla tutela di specifici interessi del ricorrente, posti in una posizione differenziata rispetto a quelli degli altri cittadini, e consente di accedere con maggiore profondità ai dati detenuti dalla P.A. L’accesso civico generalizzato, invece, azionabile da chiunque, senza la necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse concreto e di motivare la richiesta, ha lo scopo di consentire una pubblicità diffusa e integrale dell’agire amministrativo in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2 del d.lgs n. 33 del 2013.
Scarica il modulo di richiesta di accesso documentale ex l. n. 241/90
2) Accesso civico semplice disciplinato dall’art.5, comma 1, d.lgs.33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 25 maggio 2016 n.97.
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, può essere esercitato al solo fine di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
3) Accesso civico generalizzato (FOIA) disciplinato dall’ art.5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 25 maggio 2016 n.97.
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
COME ESERCITARE IL DIRITTO:
La richiesta di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato va presentata all’USR Friuli Venezia Giulia – Ufficio III Trieste tramite:
– posta ordinaria (raccomandata A/R) all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Territoriale di Trieste, Via Santi Martiri n. 3 34123 Trieste
– posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: uspts@postacert.istruzione.it
COSTI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
L’esercizio del diritto di accesso è soggetto ai costi previsti dal Regolamento MIUR in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, adottato con decreto prot. n. 662 del 17.04.2019.
In particolare e a titolo puramente esemplificativo:
L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra.
I diritti di ricerca di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta.
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato. Tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso.
Le somme relative ai costi e ai diritti devono essere corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell’Ufficio, ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione – Somme relative a servizi resi dall’amministrazione”, il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 , con indicazione della causale “rimborso accesso”.
La normativa del Ministero dell’Istruzione sui costi per l’esercizio del diritto di accesso è visionabile al seguente link: